(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Valle d'Aosta n. 11 del 7 marzo 2000) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1. Modificazioni all'art. 5 1. Il comma 2 dell'art. 5 della legge regionale 9 febbraio 1995, n. 4 (Elezione diretta del sindaco, del vicesindaco e del consiglio comunale), come modificato dall'art. 2, comma 1, della legge regionale 7 febbraio 1997, n. 5, e' sostituito dal seguente: "2. Le votazioni di cui al comma 1 hanno luogo per scrutinio palese a maggioranza assoluta dei componenti assegnati al consiglio e, dopo il secondo scrutinio, a maggioranza dei presenti. La votazione dei componenti la giunta si effettua esprimendo un "Si'" o un "No" sulla proposta complessiva formulata dal sindaco.". 2. Il comma 6, dell'art. 5, della legge regionale n. 4/1995 e' sostituito dal seguente: "6. Il consiglio comunale, dopo la convalida degli eletti, approva gli indirizzi generali di governo di cui al comma 5, con votazione per scrutinio palese a maggioranza assoluta dei componenti assegnati al consiglio e, dopo il secondo scrutinio, a maggioranza dei presenti.".