(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della
            Regione Valle d'Aosta n. 11 del 7 marzo 2000)
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
                         la seguente legge:
                               Art. 1.
                      Modificazioni all'art. 5
    1.  Il comma 2 dell'art. 5 della legge regionale 9 febbraio 1995,
n.  4  (Elezione diretta del sindaco, del vicesindaco e del consiglio
comunale),   come   modificato  dall'art. 2,  comma  1,  della  legge
regionale 7 febbraio 1997, n. 5, e' sostituito dal seguente:
      "2.  Le  votazioni  di cui al comma 1 hanno luogo per scrutinio
palese  a maggioranza  assoluta dei componenti assegnati al consiglio
e,   dopo  il  secondo  scrutinio,  a maggioranza  dei  presenti.  La
votazione  dei componenti la giunta si effettua esprimendo un "Si'" o
un "No" sulla proposta complessiva formulata dal sindaco.".
    2.  Il  comma  6, dell'art. 5, della legge regionale n. 4/1995 e'
sostituito dal seguente:
    "6.  Il  consiglio  comunale,  dopo  la  convalida  degli eletti,
approva  gli  indirizzi  generali  di  governo di cui al comma 5, con
votazione  per scrutinio palese a maggioranza assoluta dei componenti
assegnati  al  consiglio  e, dopo il secondo scrutinio, a maggioranza
dei presenti.".